tram e trasporto pubblico a Roma
La rete degli omnibus
Il regolamento comunale di esercizio
DIPENDENZA DELLE VETTURE PUBBLICHE E LICENZE PEI PROPRIETARI
- Ogni vettura che si tiene allo scopo di farla
trattenere sul suolo pubblico ed in servizio del pubblico, qualunque ne sia la
denominazione, qualunque ne sia la forma, la costruzione, il numero delle
persone che può contenere, o quello dei cavalli che la traggono, sarà
considerata come vettura pubblica e sottoposta perciò alle disposizioni di
questo Regolamento.
- La facoltà di tenere vetture pubbliche in Roma
si concede dall’Autorità comunale. Appartengono alla stessa autorità la
direzione e la sorveglianza di questo servizio, salvo quanto dispone la legge di
Pubblica Sicurezza.
- La Giunta municipale pertanto è quella che,
dietro pagamento di una tassa di lire 5 da parte dei concessionari e previo
adempimento degli obblighi prescritti da questo Regolamento, rilascia le
licenze, determina la località ed assegna lo spazio pel trattenimento delle
vetture pubbliche.
- E’ in facoltà della stessa Giunta il
determinare, ove lo creda opportuno, il numero delle licenze.
- Per ottenere il permesso di tenere vetture
pubbliche, il richiedente dovrà:
a) dichiarare nell’istanza al Sindaco il suo nome, cognome, domicilio e luogo
di nascita e di abitazione;
b) dimostrare la sua idoneità e buona condotta morale;
c) indicare la situazione precisa
delle scuderie e delle rimesse, nonché il numero e la specie delle vetture che
intende porre in esercizio.
- Il Concessionario, ottenuta la licenza, dovrà
entro 24 ore farla registrare presso l’Ispettorato Regionario di sorveglianza
municipale sotto la cui sorveglianza trovasi la stazione destinata alla vettura
di sua pertinenza.
- Le licenze si concedono per la durata di un
anno; potranno però essere rinnovate alla loro scadenza ed eziandio venir
revocate innanzi quest’epoca, ove il Concessionario, non conformandosi alle
norme del presente Regolamento, se ne renda immeritevole.
- Il conseguimento della licenza autorizza il
Concessionario a tenere la vettura coi cavalli attaccati, nella località a lui
esclusivamente assegnata.
- Ogni licenza è personale; essa è ostensibile ad
ogni richiesta degli Agenti municipali e ne è assolutamente vietato il traffico
o la cessione.
- Le licenze cesseranno di aver vigore e dovranno
depositarsi all’Ufficio di Polizia Municipale:
a) alla loro scadenza,
quando non sieno rinnovate;
b) dopo una assenza della vettura, per otto giorni consecutivi, dal posto
assegnatole, se non derivi da legittima causa, da denunciarsi e giustificarsi
alla Direzione di Polizia Municipale;
c) nel caso di revoca od anche di semplice sospensione, decretata per infrazione
alle disposizioni del presente Regolamento; d) per il non eseguito pagamento delle tasse, dopo un mese dalla loro scadenza.
Le stazioni di attestamento delle vetture pubbliche erano suddivise in tre categorie: alla prima categoria
appartenevano le piazze di Spagna, di San Lorenzo in Lucina, Montecitorio, della
Minerva, Venezia, San Pietro, dell’Orologio della Chiesa Nuova, di Pasquino;
alla seconda categoria le piazze del Popolo, Nicosia, San Silvestro in Capite,
di S. Ignazio, Firenze, di Pietra, della Pilotta, Apollinare, del Quirinale, Barberini, Aracoeli,
di ponte Sant’Angelo, del Monte di Pietà; stazioni di terza
categoria erano, invece, le piazze Poli, Rondanini, del Collegio Romano, delle
Stimmate, XII Apostoli, S. Maria Maggiore, S. Giovanni, Campitelli, S. Maria in
Trastevere, della Cancelleria, Farnese.
CONDIZIONI DELLE VETTURE
- Le vetture pubbliche devono essere solide,
comode e facili ad aprirsi anco di dentro, fornite di buone molle, di due
fanali e di un fermaruote; saranno ben verniciate, tappezzate al di dentro
decentemente, provviste di buoni cuscini e fornite al fine di una chiave
inglese, di alcuni metri di corda mancina, nonché di una sega di ferro e di
alcune cavicchie, perché il conduttore possa servirsene in caso di guasto alla
vettura durante la corsa.
Le vetture chiuse non mancheranno di un cordone, o
di qualche altro conveniente apparecchio, atto ad avvertire il conduttore di
fermarsi a richiesta dell’avventore.
- Ogni vettura pubblica, autorizzata a
trattenersi sul suolo pubblico, sarà contraddistinta da un numero d’ordine, il
quale, a cura dell’Ufficio di Polizia Municipale ed a spese del proprietario,
sarà dipinto sui fianchi e sulla schiena della vettura, nella grandezza di
centimetri 22x10.
Lo stesso numero dovrà essere riprodotto, in cifre
assai apparenti, nei cristalli anteriori e laterali dei fanali, di cui ogni
vettura dovrà essere provveduta.
- E’ severamente proibito di cancellare,
nascondere o alterare in qualsiasi modo il numero esterno delle vetture e quello
dei fanali.
- Nessuna vettura pubblica potrà porsi in
esercizio, prima che sia constata la sua solidità e decenza dai periti e senza
il permesso definitivo ottenuto dall’Autorità Comunale.
DOVERI DEI PROPRIETARI
- I proprietari di vetture pubbliche incombe
l’obbligo di tenere un esatto registro, nel quale dovranno essere iscritti il
nome, il cognome e l’abitazione dei loro conduttori, nonché il luogo della
rimessa, il numero e la qualità delle vettura condotta da ciascheduno di essi.
Tale registro sarà ostensibile a semplice
richiesta, agli agenti della Polizia Municipale.
- Ogni proprietario di vetture pubbliche,
cambiando abitazione, dovrà avvertirne entro sette giorni dal cambiamento,
l’Ufficio di Polizia Urbana.
- Qualunque proprietario volesse condurre in
persona la propria vettura, dovrà soddisfare alle condizioni stesse fatte ai
conduttori dall’art. 30 e andrà soggetto all’osservanza di tutte le
disposizioni che li riguardano.
- Allorquando il proprietario di una vettura
pubblica non la conduce da se stesso, non potrà servirsi di altro conduttore
fuori di quelli autorizzati dall’Ufficio di Polizia Urbana a vettureggiare.
FACOLTA’ DI CONDURRE UNA VETTURA PUBBLICA
- Quegli soltanto che ha una licenza concedutogli
dall’Ufficio di Polizia Municipale, può condurre una vettura pubblica a numero
designato.
- Per ottenere siffatta licenza, il richiedente
deve essere iscritto nel registro della Questura secondo l’art. 57 della Legge
20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza esibirne di poi al Sindaco il
certificato, unitamente a quelli da cui risulti aver superato gli anni 18 essere di costituzione robusta,
di nota sobrietà e fornito di piena cognizione
dei luoghi e delle strade, non che dell’arte di condurre cavalli.
- Ove si verifichino le condizioni suddette, il
Sindaco farà dall’Ufficio di Polizia Municipale rilasciare al richiedente la
licenza di vettureggiare. Sulla medesima, oltre il nome ed i connotati del
conduttore, si registreranno il nome del concessionario della vettura ed il
numero di quelle che gli appartengono.
- Il permesso di vettureggiare essendo personale,
ne è vietata la cessione o la vendita sotto qualsiasi titolo.
Esso è sempre revocabile: vale per una sola
vettura a numero determinato e deve essere esibito ad ogni richiesta degli
Agenti Municipali e della forza pubblica.
CONTEGNO NEL TEMPO DELLA CORSA
- L’abbandonare del tutto la vettura sulla
pubblica via, il condurla in stato di ubriachezza ed il dormire in servizio
attivo, costituiscono gravissima colpa pei conduttori. Queste trasgressioni
possono venir punite con la sospensione della licenza.
VETTURE-OMNIBUS
- I proprietari, conduttori e inservienti delle
vetture-omnibus vanno soggetti alle stesse disposizioni prescritte da questo
regolamento ai proprietari e conduttori delle vetture pubbliche, tranne il
prezzo della tassa licenza, che per questa grandiosa specie di veicoli è
doppia.
- Nessuno potrà stabilire un servizio di
vetture-omnibus senza averne fatta la domanda formale al Sindaco ed aver
ottenuto il relativo permesso, il quale s’intenderà rilasciato subordinatamente
all’obbligo pel concessionario di conformarsi pienamente alle prescrizioni
particolari imposte dal Comune agli esercenti questo ramo d’industria.
- Appartiene alla Giunta Municipale concedere le
licenze per le vetture-omnibus e di fissarne la durata.
Gli obblighi speciali imposti al concessionario
sono i seguenti:
a) le vetture-omnibus a due cavalli avranno la cassa della larghezza di met.
1,50 e altezza met. 1,65, ad un cavallo altezza met. 1,60, larghezza met. 1,40;
b) saranno coperte e difese lateralmente
a seconda delle stazioni e dovranno
essere comode e decenti entro e fuori;
c) offriranno tutte le garanzie di solidità e di sicurezza;
d) avranno internamente la capacità massima per dodici persone, disposte a sei
per ambo i lati;
e) osserveranno esattamente l’orario e la tariffa loro prescritti dal Comune e
non devieranno dallo stradale da questo assegnato;f) i conduttori e gli inservienti osserveranno
un decente vestiario.
- Come all’articolo 17 per le vetture pubbliche,
è vietato ai concessionari delle vetture-omnibus di metterle in esercizio se
prima non abbiamo subito un ispezione, ancor più diligente che per le semplici
vetture, dai periti delegati dal Comune.
- Le vetture-omnibus saranno distinte tra loro
con un numero d’ordine, il quale per cura del Comune ed a spese del
concessionario, sarà dipinto all’esterno in modo assai visibile, nè potrà essere
nascosto, cancellato o variato arbitrariamente dal concessionario.
- Per comodo dei passeggieri la montata delle
vetture-omnibus dovrà essere generalmente bassa con braccioli di ferro. Le
vetture-omnibus dovranno inoltre essere fornite di due grandi fanali, uno dei
quali sarà collocato nella parte anteriore della vettura ed in modo che questa
ne sia all’interno bene illuminata.
- Qualora le vetture-omnibus manchino sul cielo
di sedili e ringhiere, è espressamente vietato di farvi ascendere alcuna
persona.
- Il Sindaco, col mezzo del perito carrozziere,
stabilisce il numero dei posti, dei quali ogni vettura-omnibus è capace tanto
nel cielo che nella parte interna della medesima.
- Il numero di questi posti posti sarà indicato
nella licenza e fatto noto ai passeggieri da una tabella affissa ed a vista di
tutti, nell’interno della vettura-omnibus.
Questa tabella conterrà pure la tariffa delle
corse e un estratto del presente regolamento.
- Eccettuato il caso di piena connivenza dei
passeggeri, è proibito di fumare all’interno degli omnibus e d’introdurvi cani
ed altri animali, od oggetti voluminosi, capaci di dare incomodo alle persone
vicine.
- Il prezzo di ogni corsa, stabilito nella
tariffa, è invariabile e può esigersi anche anticipatamente.
- I passeggeri che montano a corsa incominciata,
o smontano innanzi all’arrivo della vettura-omnibus alla stazione terminale,
sono tenuti al pagamento della corsa intera.
- Le vetture-omnibus, dovendo percorrere strade
bastantemente ampie per evitare qualunque pericolo e non apportare imbarazzo al
transito pubblico, non potranno, tranne il caso fortuito d’impedita
circolazione, modificare l’itinerario loro stabilito.
- All’ora determinata per la partenza ogni
vettura-omnibus dovrà senz’altro incamminarsi per la sua stazione finale,
qualunque sia il numero dei passeggeri raccolti, non soffermandosi per lo
stradale che il tempo necessario per far montare o discendere i passeggeri.
- Nei mesi di ottobre, novembre, decembre,
gennaio, febbrajo e marzo, dalle ore tre pomeridiane e nei mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dalle ore 4,30 pomeridiane, le
vetture-omnibus non potranno percorrere la via del Corso, rendendosi per la loro
presenza difficile il passaggio dei pedoni e delle vetture private.
- S’appartiene al Sindaco lo stabilire lo
stradale [l’itinerario] che dovranno percorrere le vetture-omnibus che
fanno il servizio dagli alberghi alla stazione delle ferrovia.
- Ciascheduna vettura-omnibus d’albergo avrà un
itinerario, in armonia col luogo ov’è situato l’albergo stesso ed alle esigenze
speciali della circolazione. Quest’itinerario non potrà essere variato.
- I proprietari d’albergo che tengono una
vettura-omnibus al loro servizio, dovranno perciò farne dichiarazione al
Sindaco, il quale designerà loro l’itinerario con una carta speciale
d’autorizzazione.
- Nelle stazioni di partenza e arrivo sarà
costantemente affissa, a comodo del pubblico, una tabella contenente il numero
delle vetture-omnibus che fanno servizio sulle medesime, il nome e cognome del
concessionario, del conduttore e dell’inserviente, non che lo stradale ed orario
particolare di ciascuna vettura-omnibus, con indicazione ben chiara
dell’intervallo che dovrà intercedere tra la partenza dell’una e l’arrivo
dell'altra.
- Sotto l’appoggia-piedi del conduttore e nella
parte posteriore della vettura-omnibus sarà attaccato, a vista del pubblico, un
cartello che ne indichi la direzione.
- La vettura-omnibus dovrà inoltre essere
fornita di un altro cartello, con la voce “completo”, da rendersi ostensibile al
pubblico ogni qual volta i posti sieno tutti occupati.
- Allorché la vettura-omnibus sarà in movimento,
l’inserviente dovrà sedere posteriormente ed al posto prefissogli all’infuori
della vettura; non potrà mai discenderne durante la corsa, né ordinare la
fermata al conduttore, che in previsione di un pericolo e nel caso indicato
dall’art. 100.
Coi passeggieri dovrà tenere un contegno serio e
rispettoso, vigilare sulla stretta osservanza dell’orario ed alla sicurezza
della vettura. Sarà poi munito di un fischietto per dare al
conduttore il segnale della partenza e di una stromba o corno da caccia per
avvertire i passeggieri, che attendono alla stazione dell’arrivo o della
partenza dell’omnibus.
- Il cambio dei cavalli si fa ad ore determinate
e soltanto nelle stazioni.
- Agli stessi concessionari e con le medesime
norme, sono applicabili gli effetti dell’art. 28 relativo alla responsabilità
per le trasgressioni cui potessero incorrere i loro conduttori.
- Ogni mese ed ogni volta che il Sindaco lo
riterrà conveniente, le vetture-omnibus, i cavalli e gli arnesi relativi,
saranno sottoposti a visita.
- I tempi di fermata delle vetture-omnibus, per
prendere e depositare i passeggieri, dovranno dai conduttori ed inservienti
essere regolati in modo da non imbarazzare la via pubblica e non interrompere
la circolazione delle altre vetture.
- Le vetture-omnibus dovranno essere condotte,
di giorno come di notte, al piccolo trotto nelle vie e nelle piazze ed al passo
nello svoltare le strade.
rev. A
08/05/20