tram e trasporto pubblico a Roma
Tariffe autotramviarie a Roma
Nuovi abbonamenti autotramviari dal 1° luglio 1972
M. di Pietrantonio
Premessa da "Vita dell'ATAC"
Sotto la presidenza del Sindaco on. Darida, si è tenuta il 22 giugno 1972 in Campidoglio la seduta della Giunta municipale per la trattazione di numerosi argomenti attinenti alla vita amministrativa della città. Nel corso della riunione, l'Assessore al Traffico prof. Luigi Pallottini ha ampiamente riferito sull'esperimento di gratuità dei mezzi di pubblico trasporto. In relazione ai risultati dell'esperimento stesso, analizzati nella precedente fast, è emersa l'opportunità di distribuire equamente a tutti gli utenti abituali i vantaggi derivanti dall'onere che la collettività cittadina si è addossato con il servizio gratuito. Si è perciò giunti alla conclusione che a questo scopo sarebbero risultati molto più idonei particolari titoli di viaggio a bassissimo costo, estesi all'intera giornata e a tutti gli utenti abituali, in modo da riversare il beneficio prevalentemente su questi ultimi. In conseguenza di ciò e in base a ragionevoli previsioni sul futuro comportamento dell'utenza, sono stati previsti i seguenti provvedimenti.
Emissione di abbonamenti mensili a basso costo e semplificazione del
rilascio; senza alcuna particolare formalità e senza fotografia del
richiedente, verranno rilasciati abbonamenti mensili sui mezzi dell'Atac ai
seguenti prezzi: per una linea, L. 1.000; per due linee, L. 2.000; per
l'intera rete, L. 3.000.
Tenendo presente che attualmente la tariffa per gli abbonamenti ad una linea è
di L. 3.000, per quelli a due linee è di L. 5.500, per quelli a tre linee è
di L. 7.500 e per l'intera rete è di L. 13.000, i nuovi titoli di viaggio,
rispetto ai precedenti, offrono una riduzione del 66 per cento (una linea), del
63,6 per cento (due linee), del 60 per cento (tre linee) e del 77 per cento (intera rete).
La validità dei nuovi titoli di viaggio resterà quella attuale, e cioè per un
numero qualunque di viaggi, in qualunque giorno del mese, domeniche e festivi
infrasettimanali compresi.
Soppressione della tariffa ridotta del mattino, che vige attualmente solo su una parte delle linee urbane aziendali. Tale provvedimento si rende necessario, oltre che per motivi puramente tecnici, per i seguenti altri:
L'Assessore Pallottini ha concluso affermando che fare delle previsioni sulle conseguenze economiche dei suddetti provvedimenti appare estremamente difficoltoso, dal momento che esse dipendono dal maggiore e minore gradimento che l'utenza manifesterà per il nuovo sistema tariffario. Proprio per tale motivo il nuovo sistema avrà carattere, se non sperimentale, certamente di prima fase; trascorso un periodo di tempo di sei/otto mesi, adeguato alla diffusione e alla conoscenza di esso tra il pubblico, se ne valuteranno i risultati, onde apportare quelle modifiche che l'esperienza avrà suggerito. In via di larghissima approssimazione, si ritiene che il minore introito annuo, con riferimento al 1971, possa essere valutato intorno agli 8-10 miliardi.
Testo dell'ordine di servizio ATAC
In conformità alle disposizioni della Giunta comunale e in corrispondenza del termine dell'esperimento di servizio gratuito, dal l° luglio 1972 sono andati in vigore, in via sperimentale, nuovi provvedimenti tariffari relativi alle line urbane.
Abbonamenti a tariffa ridotta
Dal 30 giugno 1972 sono stati messi in distribuzione, in via sperimentale, abbonamenti mensili a prezzi ridotti, da rilasciare a tutti i richiedenti, senza particolari formalità, ai seguenti prezzi:
Le caratteristiche delle nuove tessere di abbonamento sono le seguenti : cartoncino colore avana chiaro, delle stesse dimensioni (approssimativamente) delle carte settimanali operai. Il colore potrà essere variato nei mesi successivi. Sulla facciata anteriore il cartoncino reca un fondino di garanzia con lo stemma dell'Azienda e, in alto, lo stemma del Comune, con la iscrizione ATAC, abbonamento mensile; nella zona centrale, in un quadrato (o due) sarà indicata la linea (o le linee) per le quali l'abbonamento è stato rilasciato; le tessere valide su tutta la rete recano l'iscrizione a stampa intera rete.
Nella zona sottostante, in appositi quadratini, sono indicate le iniziali dei mesi che serviranno a precisare, mediante annullamento a penna, il mese di validità dell'abbonamento. Nella zona inferiore è stampato il numero di serie e il numero progressivo dell'abbonamento e il suo prezzo. La facciata posteriore reca le avvertenze e lo spazio per la firma leggibile del titolare.
Tali abbonamenti saranno posti in vendita in vari capilinea della rete aziendale e presso gli uffici abbonamenti, in giorni e ore che saranno indicati al pubblico da appositi comunicati e manifesti. Alla vendita di tali abbonamenti, nelle località capolinea, provvederanno bigliettai del Servizio Movimento, i quali riceveranno appositi caricamenti, analogamente a quanto avveniva per le carte settimanali operai. Al momento del rilascio, i bigliettai dovranno provvedere a indicare sulla tessera il mese di validità, annullando l'apposita casella, e dovranno scrivere a penna la linea o le due linee indicate dall'utente; per le due linee 20 e 21 dovrà essere trascritta soltanto la indicazione int e per le linee ED e 30 soltanto la indicazione est. Per tutte le linee barrate e crociate dovrà essere trascritta la indicazione della corrispondente linea intera (ad esempio 28, anziché 28 barr.).
Le tessere di abbonamento non sono valide se non recano le indicazioni del mese di validità e della linea e la firma del titolare. Tali nuove tessere vengono rilasciate alle stesse condizioni generali riportate nell'attuale modello di richiesta degli abbonamenti, condizioni che saranno indicate anche in un manifesto affisso nei singoli posti di vendita.
Cessazione del servizio gratuito e della tariffa ridotta.
In conseguenza della istituzione dei nuovi abbonamenti, con la fine del servizio del 1° luglio 1972 è terminato l'esperimento del trasporto gratuito ed è stata abolita la tariffa ridotta del mattino, sulle linee sulle quali in precedenza era in vigore.
Cessazione della emissione di altri titoli di viaggio.
Dalla data del 1° luglio 1972 non vengono più rilasciati gli attuali abbonamenti mensili, e poiché la riduzione offerta dai nuovi abbonamenti non è cumulabile con altre riduzioni, non verranno più rilasciati tutti gli attuali abbonamenti a tariffa ridotta: studenti, comunali e 50%, che comportano un prezzo superiore a quello delle nuove tessere. Cesseranno di validità anche gli abbonamenti per familiari di agenti e saranno aboliti inoltre i tesserini di libera circolazione per turisti e congressisti, le carte settimanali operai e i biglietti settimanali cumulativi ATAC-STEFER; seguiteranno quindi ad essere rilasciati soltanto gli abbonamenti a tariffa ridotta dell'80% per studenti figli di agenti (al prezzo di L. 600 per una linea, 1.200 per due linee, 1.800 per tre linee), il cui prezzo risulta inferiore rispettivamente a L. 1.000 per una linea, a L. 2000 per due linee, a L. 3.000 per 3 linee o per l'intera rete.
Dal 1° luglio i predetti abbonamenti, già rilasciati per tre o più linee, sono da intendere validi per l'intera rete. Per le tessere di abbonamento rilasciate ai familiari degli agenti, che risultano di prezzo superiore ai nuovi abbonamenti e il cui importo è trattenuto sulle retribuzioni, il Servizio Ragioneria provvederà ad annullare tali trattenute per il periodo di mancata futura utilizzazione.
Validità degli abbonamenti rinnovati fino al 10 luglio 1972.
Tutti gli utenti che hanno rinnovato l'abbonamento per il mese di giugno 1972, con validità fino al 10 luglio 1972, potranno utilizzarlo ovviamente fino al 10 luglio; tali utenti se desiderano rinnovare l'abbonamento, dovranno provvedere ad acquistare le nuove tessere. Anche in questo caso gli abbonamenti rilasciati per tre o più linee sono da intendere validi, dal 1° al 10 luglio per l'intera rete.
Validità dei nuovi abbonamenti.
I nuovi abbonamenti saranno validi nei giorni feriali e festivi, dal primo all'ultimo giorno del mese indicato dall'annullamento della corrispondente casella e per la linea o le linee segnate nell'apposito riquadro. Poiché in tale riquadro dovranno essere indicate le sole linee intere, gli abbonamenti per tali linee dovranno ritenersi integralmente validi anche sulle corrispondenti linee barrate e crociate; ad esempio l'abbonamento richiesto per la linea 93 crociato, dovrà essere rilasciato per la linea 93 e dovrà ritenersi valido per l'intero percorso, oltre che della linea 93, anche delle linee 93 crociato e 93 barrato.
Abbonamenti per le linee a tariffa frazionata o diversa da L. 50.
Su tutte le linee urbane a tariffa frazionata o diversa da L. 50 i nuovi abbonamenti dovranno essere rilasciati come se la linea fosse a tariffa unica, senza tratte. Si fa rilevare che le nuove facilitazioni si applicano alle sole linee urbane di Roma; dalle norme del presente ordine di servizio sono pertanto escluse le linee extraurbane (Roma-Tivoli, Roma-S. Vittorino e Roma-Castel-Porziano) e le linee locali di Tivoli, mentre sono comprese le linee 163, 218, 318 ed R.
Norme per il personale di movimento.
Il personale di biglietteria, di guida e di controlleria, durante le verifiche di competenza, seguirà le stesse norme in vigore per gli abbonamenti in uso; in particolare il personale di controlleria, in caso di dubbio sulla legittimità del possesso dell'abbonamento da parte di chi lo esibisce, potrà accertare l'identità delle persone seguendo la procedura in uso e riferire con apposito rapporto, senza tuttavia procedere al ritiro della tessera né alla contestazione della contravvenzione. Dovrà comunque essere evitata la richiesta di documenti di identità ai minorenni. Anche nel caso in cui un controllare rilevi alla verifica una tessera senza firma, dovrà invitare l'utente a firmare la tessera stessa e a dimostrare con un documento la sua identità, provvedendo poi ad inoltrare apposito rapporto.
Si ricorda al personale di biglietteria che a norma dell'ordine di servizio n. 598 del 12 ottobre 1949 i titoli di viaggio venduti a terra, nei quali rientrano quelli di nuova istituzione saranno addebitati, in caso di smarrimento, al prezzo di vendita e non a quello di costo.
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rev. A 11/09/21